DI CHI SONO
I FILE ORIGINALI
DELLE FOTOGRAFIE
DI MATRIMONIO E RITRATTO?
DI MATRIMONIO E RITRATTO?
Uno dei motivi di incomprensione fra fotografo e sposi o fra fotografo e committenti di immagini di ritratto è, spesso, la proprietà degli originali (file digitali sorgenti e, un tempo, i negativi). A volte i clienti pretendono questa consegna, ed i fotografi la negano... E' questo uno dei rari casi nei quali la verità sta davvero nel mezzo: in assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto per legge appartengono fifty-fifty (cioè in proporzione uguale) sia al fotografo che ai clienti che hanno commissionato il servizio. E quindi:
a) E' corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non può avvenire alcuna pubblicazione senza assenso).
b) E' corretto che i committenti (sposi, o persone ritratti, o genitori di minori ritratti) non pretendano la consegna incondizionata di tali originali, ma la richiedano a fronte di un giusto compenso.
c) E' corretto che il fotografo non li consegni "di default", ma dia la possibilità di riscattare la quota di "proprietà" dei clienti, ad un prezzo sensatamente proporzionato al valore del servizio originario.
d) Conseguentemente, sono invece sbagliate le posizioni sia degli sposi che pretendono la consegna su sola richiesta, come anche del fotografo che si rifiuti, ad ogni costo, di consegnarli.
Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilità degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.
PERCHE' QUESTA COSA?
Se gli sposi - o comunque la persona ritratta e committente - vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna di file a piena risoluzione), hanno diritto a chiederli, e il fotografo è tenuto a consegnarli, purché' dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso. Non esiste un'indicazione assoluta, di tale "congruità". E' sensato che il fotografo valuti - mediamente - qual è il mancato guadagno che deriva dalla vanificazione delle possibilità di ristampe, e/o che il valore sia collegato, percentualmente, al costo del servizio nel suo complesso.
ATTENZIONE: poiché' la valutazione della congruità del compenso per la cessione degli originali NON può essere determinata da "esterni", è indispensabile che il fotografo sia chiaro, fin da subito, sull’entità del compenso richiesto in caso di cessione di file sorgenti, o a piena risoluzione, o originali.
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: "la proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente".
Suprema Corte di Cassazione civile, sez. I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non e' tenuto a consegnarlo al committente."
Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facoltà di usare tali immagini (come determinato dall’art. 96 legge 633/41), ecco che esiste anche in capo a loro - cioè agli sposi committenti del ritratto - un diritto a usare tali originali. Questo significa che gli originali del matrimonio o della sessione di ritratto - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta e dietro pagamento deve consegnare gli originali ai clienti che li vogliano riscattare.
Dal canto loro, i clienti NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i file) senza pagare un corretto e congruo compenso.
In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei file originari è determinabile in percentuale al costo complessivo, e in proporzione inversa al tempo trascorso dall'evento o cerimonia fotografata.
I file digitali originali, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma - rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione - sono oggetto di separata trattativa economica.
VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI FILES DELLE IMMAGINI
La disponibilità di file a media o medio-alta risoluzione è assimilabile alla consegna degli originali, perché' consente ai commettenti di avere la disponibilità delle immagini per gli utilizzi desiderati.
Non è quindi vero che - a seguito di un servizio di cerimonia o di ritratto - i file delle immagini debbano essere automaticamente consegnati. La consegna di file a media o alta risoluzione (e cioè adatta alla stampa) è assimilabile alla consegna della matrice con cui esercitare i diritti di riproduzione (cioè gli originali) e quindi è soggetta alle medesime regole. Tuttavia, trattandosi di una cessione non in esclusiva, il valore commerciale delle copie dei file è inferiore a quella degli originali. Se le file originali sorgenti sono distrutti, o consegnati con garanzia della non esistenza di altre copie di lavoro, allora la valutazione è identica a quella degli originali fotografici analogici.
Fonte Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TauVisual via Manara 7 Milano,www.fotografi.org